In settembre 2017 sono entrati in vigore i nuovi Accordi tra Stato e Regioni riguardanti la formazione dei RSPP e ASPP

Dopo un’attesa durata diversi anni, sono stati pubblicati in data 07 Luglio 2016, i nuovi Accordi Stato Regioni riguardanti la formazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e dell’Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP).

Essi sono ufficialmente in vigore dal 09 Settembre 2016, esattamente 15 giorni dopo la loro pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (n. 193 del 19 Agosto 2016) e sostituiscono completamente i precedenti Accordi del 26 Gennaio 2006, e successive modifiche.

Ecco le principali novità contenute nei nuovi Accordi:

NUOVA ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO PER RSPP E ASPP

Modulo A: sostanzialmente rimane invariato, con durata di 28 ore, ma che ora può essere svolto anche in modalità elearning.

Modulo B: dei tre moduli, è quello che viene completamente stravolto. Ora è previsto un Modulo B comune a tutti i settori produttivi, con durata fissa di 48 ore che, di conseguenza, sostituisce tutti i 9 moduli per macro settore (B1, B2, B3 ecc..). Il modulo è esaustivo per tutti settori, ad eccezione di quattro per i quali deve essere integrato con dei moduli di specializzazione:

  • Modulo B-SP1: agricoltura – pesca della durata di 12 ore;
  • Modulo B-SP2: cave – costruzioni della durata di 16 ore;
  • Modulo B-SP3: sanità – assistenza sociale residenziale della durata di 12 ore;
  • Modulo B-SP4: chimico – petrolchimico delle durata di 16 ore.

Modulo C: rimane esclusivamente per chi svolge i compiti di RSPP, con durata di 24 ore.

Aggiornamenti: cambiano le modalità per svolgere l’aggiornamento quinquennale e, anche qui, viene cancellato il riferimento al macrosettore di appartenenza. Le ore dell’aggiornamento sono ora fisse per tutti:

  • RSPP: 40 ore nel quinquennio;
  • ASPP: 20 ore nel quinquennio.

L’aggiornamento è consentito per tutto il monte ore in modalità e-learning; la partecipazione a convegni e seminari è valida quale aggiornamento, ma comunque per un numero di ore che non può essere superiore al 50% del monte ore totale di aggiornamento, ossia 10 ore per ASPP e 20 ore per RSPP (N.B: questa modalità viene estesa e ritenuta valida anche per la Formazione dei Dirigenti, Preposti, RLS e Lavoratori). Il nuovo Accordo prevede un’altra cosa molto interessante, ossia che (in fase di prima applicazione e per un periodo non superiore a 5 anni dall’entrata in vigore) la frequenza al nuovo Modulo B comune o di uno o più Moduli B di specializzazione, può essere riconosciuta ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento, degli RSPP e ASPP formati ai sensi del precedente Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006. Inoltre, viene riconosciuto come aggiornamento anche la partecipazione a corsi di formazione per “Formatore” ai sensi del D.M. del 6 marzo 2013.

Qualora i RSPP e ASPP non completino l’aggiornamento entro il quinquennio, non possono più esercitare le loro funzioni, ma senza perdere il credito formativo maturato dalla regolare frequenza ai corsi abilitanti; potranno poi tornare ad esercitarle solo al completamento del il monte ore di aggiornamento richiesto (anche se in ritardo).

LA FORMAZIONE PREGRESSA

Gli Accordi riconoscono ai RSPP e ASPP la formazione pregressa svolta secondo la modalità precedente (Accordi Stato Regione del 26 gennaio 2006), quindi nessuno dovrà integrare il proprio percorso formativo per adeguarsi ai nuovi Accordi, a patto che non si cambi settore produttivo e si continui ad operare esclusivamente all’interno di esso.

TITOLI DI STUDIO ED ESONERI

Sono state integrate le classi di laurea il cui possesso esonera un soggetto dalla frequenza dei corsi di formazione per svolgere il ruolo di RSPP e ASPP (per i moduli A e B). L’elenco completo, ora di 43 classi tra laurea magistrale, specialistica vecchio e nuovo ordinamento è contenuto nell’Allegato I dei nuovi Accordi.

I REQUISITI DEI SOGGETTI FORMATORI

E’ stata evidente la necessità di specificare una volta per tutte, chi siano i soggetti autorizzati ad erogare questa tipologia di corsi, restringendo il campo ai soli soggetti in possesso di Accreditamento Regionale, oltre agli ope legis. Tra i soggetti abilitati troviamo:

  • le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche mediante le proprie strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione (Aziende Sanitarie Locali, etc.) e della formazione professionale di diretta emanazione regionale o provinciale;
  • gli Enti di formazione accreditati in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma..;
  • le Università, le scuole di dottorato aventi ad oggetto le tematiche del lavoro e della formazione, le istituzioni scolastiche nei confronti del personale scolastico e dei propri studenti;
  • l’INAIL;
  • le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e gli organismi paritetici (..), limitatamente allo specifico settore di riferimento;

NOTA MOLTO IMPORANTE: “Le associazioni sindacali datori di lavoro e dei lavoratori e gli organismi paritetici possono effettuare le attività formative e di aggiornamento direttamente o avvalendosi di strutture formative di loro diretta ed esclusiva emanazione. Queste ultime strutture devono essere accreditate ..”. In sostanza una associazione Datoriale o Sindacale può avvalersi solamente di strutture formative accreditate.

L’elenco completo di tali soggetti è riportato al punto 2 dell’Allegato A dai nuovi Accordi.

I REQUISITI DEI FORMATORI

Per quanto riguarda i requisiti dei docenti formatori, ora si applica quanto prevede il D.M. del 6 Marzo 2013, ossia che il requisito di “Formatore” sia posseduto da tutti i docenti formatori. Nello specifico l’Allegato V dei nuovi Accordi, indica che il requisito di docente formatore qualificato viene esteso a tutti i corsi in ambito formazione sulla Sicurezza (RSPP, ASPP, Datori di Lavoro, RLS, Dirigenti, Preposti, Lavoratori, Coordinatori) ad eccezione dei corsi di Primo Soccorso, dove il docente deve essere un Medico, e per la Prevenzione Incendi.

Viene inoltre consentito al Datore di Lavoro, se in possesso dei requisiti per svolgere l’incarico di RSPP, di provvedere direttamente alla formazione del proprio personale (Lavoratori, Preposti e Dirigenti), anche se sprovvisto dei requisiti previsti dal D.M. del 6 marzo 2013 (requisiti Formatore), rispettando però modalità e programmi previsti dall’Accordo Stato Regioni del 21 Dicembre 2011.

CORSI IN E-LEARNING

Nella premessa all’Accordo si precisa che lo svolgimento dei corsi di formazione e di aggiornamento in modalità e-Learning è da ritenersi valida solo se espressamente prevista da norme e Accordi Stato-Regioni e dalla contrattazione collettiva, ove previsto, e con le modalità disciplinate dall’Accordo. Un’importante novità per le aziende classificate a rischio basso è che viene consentito di svolgere la formazione in e-learning anche per il corso di formazione Specifica dei Lavoratori, oltre al corso di formazione generale (già in essere). Infine, viene invece espressamente vietata la modalità e-learning per i corsi di Primo Soccorso e di Prevenzione Incendi, che devono essere svolti obbligatoriamente in aula.

I CREDITI FORMATIVI E GLI ESONERI

Una particolarità che potrà essere molto utile è stata inserita nell’interno dell’Allegato III dei nuovi Accordi, ossia sono stati specificati in una dettagliata tabella, gli esoneri ai corsi (che possono essere totali o parziali) per tutti i soggetti della sicurezza che vogliono esercitare o ottenere una nuova specializzazione o che magari hanno modificato il loro ruolo in azienda e si dovrebbero trovare a partecipare ad altri corsi di formazione (sia che essi siano corsi di formazione iniziale o di aggiornamento). Riteniamo dunque che queste siano le principali e più importanti novità apportate dall’ingresso dei Nuovi Accordi Stato Regione del 07 Luglio 2016, ricordiamo già in vigore dal 03 Settembre 2016, che come si evince dai vari punti trattati, toccano un po’ tutto il mondo della formazione per la Sicurezza sul Lavoro

Aggiornamento metodologia e piattaforma on line edizione 2017

Nel mese di ottobre 2017 l’INAIL ha pubblicato un aggiornamento della metodologia per la valutazione dello stress lavoro correlato in azienda attraverso la diffusione di un nuovo manuale d’uso, edizione 2017, in cui sono contenute tutte le novità della metodologia e della piattaforma online.

Le novità:

  1. Modalità di registrazione – la registrazione permette alle aziende abilitate ai servizi online INAIL di utilizzare la piattaforma online messa a disposizione dell’Istituto stesso e quindi ottemperare all’obbligo di Valutazione del rischio da stress lavoro correlato ai sensi del D.lgs 81/2008 e s.m.i; la registrazione potrà essere eseguita direttamente dal datore di lavoro di un’azienda e/o da un suo delegato tramite ottenimento della credenziali dispositive;
  2. Fasi di lavoro: la metodologia prevede quattro fasi di lavoro ed in particolare:
  • Fase propedeutica
  • Fase preliminare
  • Fase approfondita
  • Focus Group

La fase propedeutica

La prima pagina da compilare è relativa ai dati aziendali che risulta già precompilata provenendo dall’anagrafica unica INAIL. Novità rispetto all’edizione precedente per la valutazione dello stress lavoro correlato è l’inserimento del codice ateco aziendale ed il campo relativo all’autorizzazione al trattamento dei dati.

La fase propedeutica, inoltre, consiste nell’individuare il gruppo di gestione della valutazione, i gruppi omogenei secondo la valutazione dei rischi aziendale, nello sviluppare un cronoprogramma dettagliato per singola fase ed, infine, nel prevedere un’adeguata informazione e formazione a tutti i lavoratori e figure riportate nell’organigramma aziendale.

La fase preliminare si basa su una serie di liste di controllo arricchite rispetto alla versione precedente.

Ad esempio nella creazione della scheda relativa al singolo “gruppo omogeneo” viene richiesto di inserire anche l’informazione di numerosità, se trattasi di prima valutazione di stress lavoro correlato o aggiornamento ed il criterio utilizzato per l’identificazione del gruppo omogeneo in oggetto. Al termine della fase preliminare è prevista la firma delle figure che hanno partecipato alla stesura della lista di controllo.

La fase approfondita

Alcune aziende, in base ai livelli di rischio riscontrati in fase preliminare per lista di controllo, devono passare alla fase approfondita che consiste nell’analisi delle percezione dei lavoratori relative ai fattori di contesto e contenuto del lavoro mediante la somministrazione del “Questionario strumento indicatore”.

I risultati relativi a tale fase di valutazione vengono raggruppati per dimensione organizzativa e viene riportato il punteggio medio per ciascuna domanda ad essa associata; per ciascuna tipologia di dimensione organizzativa viene riportato, quindi, sia il punteggio effettivamente ottenuto con la valutazione che l’obiettivo a lungo termine consigliato.

Il Focus Group

L’ultima fase di lavoro prevista dalla nuova metodologia di valutazione dello stress lavoro correlato consiste nell’individuazione degli interventi di miglioramento con una classificazione dei livelli di intervento e verifica dell’efficacia.

Le sanzioni in caso di mancata valutazione

L’obbligo da parte del datore di lavoro di valutazione dello stress lavoro correlato è previsto ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. “Oggetto della valutazione dei rischi”.

In caso in inadempienza il datore di lavoro può essere sanzionato con un’ammenda da 2.192,00 a 4.384,00 euro ai sensi dell’art. 55 comma 3 del D.Lgs 81/2008 e smi.

Con la circolare n. 3 del 12 ottobre 2017, il Ministero del lavoro interviene riguardo l’apparato sanzionatorio vigente in materia di sorveglianza sanitaria dei lavoratori. L’obbligo deriva dal Testo Unico in materia di sicurezza del lavoro (D.Lgs. 81/2008).
Nelle aziende manca ancora una sufficiente attenzione verso due rischi che possono avere anche rilevanti conseguenze sulla salute dei lavoratori: il rischio da radiazioni ottiche artificiali (ROA) e il rischio da radiazioni ottiche naturali (RON).Malgrado non ci sia un titolo specifico nel Testo Unico, il rischio è da valutare secondo le buone prassi.

La nostra Offerta

La nostra azienda è formata da una squadra qualificata per offrirVi il miglior servizio.

Medicina del lavoro

Offriamo alle aziende un'assistenza continua e puntuale nella realizzazione ed implementazione di tutte le attività previste dal D.lgs. 81/08 a tutela della salute dei lavoratori.

Lo scopo primario della medicina del lavoro infatti, è quello di garantire a norma di legge la salute di tutti i dipendenti che, nello svolgimento della propria attività lavorativa, sono esposti a rischio.

Accertamenti preventivi

Ci occupiamo di formulare tutti gli accertamenti preventivi e periodici.

Protocollo sanitario

Il servizio è personalizzato e flessibile.

SICUREZZA SUL LAVORO

Ormai si rende sempre più pressante per le Aziende la necessità di fornire ai propri dipendenti un ambiente di lavoro sicuro, di garantirne la salute e il benessere; tale orientamento, oltre a giovare ai lavoratori, garantisce migliori prestazioni e contribuisce a costruire un'immagine di un'azienda attenta alle proprie persone.

La normativa vigente e gli organi di vigilanza si adoperano in tal senso con funzioni consultive e di controllo, ma anche sanzionatorie. I Responsabili della Sicurezza invece collaborano col Datore di Lavoro per aiutarlo ad essere adempiente alla Legislazione.

SEMPLICE:

Abbiamo elaborato un'offerta ampia e flessibile per garantire il miglior sotegno ai Datori di Lavoro di tutte le realtà.

100% Soddisfazione

Siamo sempre diponibili per offrirvi il migliore servizio possibile.

Esclusività

Ogni Azienda è seguita esclusivamente da un unico consulente dedicato.

Qualità

Tutti i nostri consulenti sono qualificati, esperti e seguono costantemente corsi di aggiornamento.

EFFICIENZA

Conosciamo profondamente le dinamiche e le problematiche aziendali e siamo in grado di erogare i servizi in modo tale da non interferire eccessivamente nello svolgimento delle attività.

Mission

La nostra Mission è quella di affiancare i nostri Clienti per offrire loro un servizio sempre puntuale e aggiornato, strutturato sulle loro esigenze specifiche, improntato alla massima flessibilità. Siamo sempre disponibili per offrire assistenza qualificata e studiare metodologie innovative per soddisfare appieno le esigenze delle Aziende nel rispetto della normativa. I nostri punti di forza sono la competenza dei nostri collaboratori, l’agggiornamento costante, la tempestività e l’etica nell’operare.

COMPETENZA

Tutti i nostri consulenti sono qualificati.

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